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Contributo F.I.R.R.Le
ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma
rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote
stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle
organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento
presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito dalla Fondazione
Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure: Agenti e rappresentanti monomandatari 4% sulle provvigioni fino a Euro 12.395,00 annui; 2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 12.395,00 e Euro 18.592,00 annui; 1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 18.592,00 annui Agenti e rappresentanti plurimandatari 4% sulle provvigioni fino a Euro 6.198,00 annui; 2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 6.198,00 e Euro 9.296,00 annui; 1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 9.296,00 annui Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese. Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1’ e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il sistema di addebito RID come riportato nell'area Ditte Mandanti del sito Enasarco alla pagina www.enasarco.it Le somme accantonate verranno liquidate dalla Fondazione ENASARCO direttamente all’agente, o alla Società di agenzia, alla cessazione del rapporto, che deve essere comunicata alla Fondazione dalla ditta preponente entro un mese dalla stessa, specificandone la data ed i dati anagrafici e fiscali dell’agente. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite l'area Ditte Mandanti presente nel sito Enasarco. Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un interesse annuo che, dedotto quanto necessario alla gestione della polizza assicurativa ed unitamente agli utili netti della gestione, sarà liquidato all’agente all’atto della cessazione del rapporto. L’obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all’agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d’acconto del 20%.
fonte quivenditori | ||||||||||||
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